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Statuto

Federazione Ambientalisti Alto Adige

Statuto della Federazione

Giusta delibera dell'Assemblea straordinaria dei Delegati del 23-09-2020
Art. 1 – Nome – Sede – Durata
1. La Federazione Ambientalisti Alto Adige (Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol - Lia Provinziela per defënder la Natura Südtirol), di seguito denominata anche "Federazione", è stata fondata nel 1982 e ha sede a Bolzano, in Piazza del Grano n. 10. 2. Qualsiasi modifica della sede entro il territorio del Comune di Bolzano non richiede una modifica dello Statuto, a condizione che ció sia stato approvato con apposita delibera dal consiglio direttivo e che la modifica sia successivamente notificata alle autorità competenti. 3. La Federazione è un'organizzazione senza scopo di lucro. Lo Statuto si basa sul d.lgs. 117/2017, di seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e sulle disposizioni del Codice Civile vigenti per le associazioni con personalità giuridica e assume le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS). 4. Dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dopo l'iscrizione della Federazione nella relativa sezione del Registro, la Federazione aggiunge alla sua denominazione "Organizzazione di Volontariato" o la sigla "ODV". La Federazione svolge la propria attività principalmente sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, e intende svolgere tale attività anche a livello nazionale e internazionale. 5. La Federazione può istituire sezioni o sedi secondarie. 6. La Federazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Obiettivi e attività della Federazione
1. La Federazione è apartitica e aconfessionale. Basa la realizzazione delle proprie attività istituzionali e associative sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e del volontariato. 2. Le attività della Federazione sono finalizzate a scopi civilistici, solidaristici e di pubblica utilità, senza a scopo di lucro e vengono svolte in via esclusiva o prevalentemente tramite attività di interesse generale e a favore di terzi. 3. La Federazione è attiva nei seguenti settori:
a) misure e servizi per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e per l’uso prudente e ragionevole delle risorse naturali, ad eccezione della raccolta e del riciclaggio regolare di rifiuti urbani e speciali e di rifiuti pericolosi; misure per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo ai sensi della legge n. 281 del 14 agosto 1991 (articolo 5, comma 1, lettera e), d.lgs. 117/2017); b) misure per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (articolo 5, comma 1, lettera f), d.lgs. 117/2017); c) ricerca scientifica di particolare interesse per la società (articolo 5, comma 1, lettera h), d.lgs. 117/2017); d) organizzazione e svolgimento di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese attività editoriali volte a promuovere e diffondere la cultura e l’esercizio del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i), d.lgs. 117/2017); e) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, e attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 117/2017); f) servizi e prestazioni di servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera m), d.lgs. 117/2017); g) promozione e tutela dei diritti umani, dei diritti civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di mutua assistenza, comprese le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5, comma 1, lettera w), d.lgs. 117/2017);
4. La Federazione svolge le suddette attività nell'interesse generale anche mediante coordinazione, regolazione e controllo dell’attività delle proprie organizzazioni associate e dei loro membri.
5. La Federazione si pone i seguenti obiettivi:
• protezione della natura, dell'ambiente, del clima e del paesaggio, sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della protezione della natura, dell'ambiente, del clima e del paesaggio;
• coordinamento dell’impegno della società e del volontariato per la protezione della natura, dell'ambiente, del clima e del paesaggio.

Art. 3 – Attività specifica
1. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, la Federazione può svolgere le seguenti attività con progetti propri, progetti delle organizzazioni associate o progetti di Enti del Terzo Settore:
• sviluppo di progetti per la protezione della natura e dell'ambiente, comprese proposte di leggi e regolamenti;
• negoziazioni con autorità ufficiali e politiche nonché raggruppamenti sociali sui temi della protezione della natura e dell'ambiente;
• attività di vigilanza, monitoraggio e adozione di misure volte a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di protezione della
natura e dell'ambiente e delle normative locali , nonché di qualsiasi altra norma giuridica, qualora ciò consenta di promuovere le attività e di raggiungere gli obiettivi della Federazione;
• redazione e deposito di istanze, osservazioni, denunce e esposizioni di fatti presso le competenti autorità amministrative e giudiziarie sia in Italia che all'estero;
• presentazione di azioni giudiziarie e ricorsi presso i tribunali ordinari e amministrativi, costituzione di parte civile in procedimenti penali, costituzione in cause presso qualsiasi tribunale, oltre qualsiasi altra attività giudiziaria in Italia e all'estero, nella misura in cui ciò serva direttamente o indirettamente a raggiungere gli obiettivi della Federazione;
• pianificazione e realizzazione di azioni contro il deterioramento o la distruzione della natura;
• attività di pubbliche relazioni;
• promozione della consapevolezza ambientale e di un comportamento rispettoso verso ambiente, informazione sulle problematiche della protezione della natura e dell'ambiente, supporto alle organizzazioni, alle istituzioni e alle parti interessate locali;
• informazione sulle attività delle organizzazioni associate;
• informazione su nuovi sviluppi nel campo della protezione della natura e dell'ambiente;
• creazione di vari fondi per: - l’attuazione di misure di protezione, per perizie e assistenza legale; - la pubblicazione di riviste informative e newsletter; - premiazioni varie; - l'acquisto o l’affitto di aree di pregio, biotopi, monumenti naturali; - l'acquisto di immobili destinati al raggiungimento degli obiettivi statutari;
• ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco, che sia comunque connessa alle suddette attività, purché sia conforme agli obiettivi istituzionali e possa contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
2. Ai sensi dell'art. 6 del codice del Terzo Settore la Federazione può svolgere anche ulteriori attività, diverse da quelle di interesse generale, purché siano accessorie e funzionali all’attività principale della Federazione. La definizione di queste altre attività è di competenza del consiglio direttivo che, tenuto conto delle decisioni prese dall'assemblea dei Delegati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti per l'esercizio di tali attività nel codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.
3. La Federazione può organizzare pubbliche raccolte di fondi per il finanziamento delle proprie attività nell'interesse generale. Ciò nel rispetto delle modalità, le condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7 del codice del Terzo Settore e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Disposizioni relative al regolamento interno della Federazione
1. Il regolamento interno della Federazione si basa sui principi della democrazia, delle pari opportunità e della parità di diritti tra tutte le organizzazioni associate. Le cariche della Federazione sono ricoperte mediante elezioni. 2. Per le associazioni associate vale il principio della parità di trattamento per quanto riguarda i loro diritti e doveri nei confronti della Federazione.

Art. 5 – Membri
1. Sono ammesse quali membri della Federazione le organizzazioni di volontariato che si impegnano a perseguire gli obiettivi istituzionali della Federazione e che desiderano contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
2. Possono essere ammessi quali membri della Federazione anche altri enti del Terzo Settore o altre organizzazioni senza scopo di lucro, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Le organizzazioni associate sono rappresentate dai/lle rispettivi/e rappresentanti legali o da un'altra persona nominata dal consiglio direttivo della rispettiva organizzazione.
4. L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato. L’adesione non può essere limitata ad un periodo di tempo determinato. Fermo restante comunque il diritto di recesso.

Art. 6 – Procedura di ammissione
1. L’adesione alla Federazione va richiesta con domanda scritta di adesione al consiglio direttivo, cui compete la decisione sull'ammissione. La domanda di adesione deve contenere la dichiarazione da parte dell’organizzazione richiedente di impegnarsi ad accettare per sé e per i suoi membri lo statuto e il regolamento interno della Federazione, a rispettare le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei Delegati nonchè a partecipare alla vita della Federazione.
2. Il consiglio direttivo delibera se accettare o rifiutare la domanda di adesione entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della stessa. Il consiglio direttivo è tenuto a decidere sulla base di criteri non discriminatori, in conformità agli obiettivi perseguiti e alle attività svolte dalla Federazione nell'interesse generale.
3. L'accettazione della domanda di adesione è comunicata alla nuova associazione entro 30 (trenta) giorni dalla decisione. La nuova associazione deve essere iscritta nel registro dei soci.
4. L’eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'organizzazione richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla decisione. L'organizzazione richiedente può entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione fare ricorso contro la decisione presentando una apposita richiesta all’assemblea ordinaria dei Delegati. Tale richiesta deve essere inviata al consiglio direttivo tramite lettera raccomandata o in qualsiasi altra forma che ne attesti la ricezione. La successiva assemblea dei Delegati, debitamente convocata, decide in merito al ricorso pervenuto. L'organizzazione ricorrrente in ogni caso ha diritto ad essere sentita durante l'assemblea.

Art. 7 – Diritti e doveri dei membri associati
1. Le organizzazioni associate tramite i/le rispettivi/e rappresentanti legali o la persona nominata dal consiglio direttivo della rispettiva organizzazione hanno il diritto a:
a) partecipare all'assemblea dei Delegati con diritto di voto. Hanno il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni;
b) essere informate su tutte le attività e le iniziative della Federazione e parteciparvi, a proporre e organizzare delle attività; c) prendere visione dei libri della Federazione. Per esercitare questo diritto, l'organizzazione associata deve presentare una richiesta esplicita al consiglio direttivo. Il consiglio autorizza l'ispezione entro e non oltre 15 (quindici) giorni. L’esame ha luogo presso la sede della Federazione in presenza di una persona designata dal consiglio direttivo della Federazione.
2. Le organizzazioni associate dal momento della loro iscrizione nel registro dei soci membri hanno il diritto di esercitare i diritti di membro nell'Assemblea tramite i loro delegati, a condizione che abbiano regolarmente versato la propria quota associativa.
Esse hanno diritto a qualsiasi sostegno che può essere concesso in conformità con il presente Statuto.
3. Le organizzazioni associate hanno sono obbligate a:
• inirizzare il proprio operato allo spirito e agli obiettivi della Federazione e tutelare il nome della Federazione, sia nei rapporti tra le organizzazioni associate che nei rapporti tra le organizzazioni associate e gli organi della Federazione;
• rispettare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno, i regolamenti e le delibere degli organi della Federazione;
• versare la quota associativa, se prevista, nella misura e nella forma stabilite annualmente dal consiglio direttivo;
• partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle incombenze definite e a sostenere i progetti della Federazione.
4. Le quote e le quote associative non sono né trasferibili né rivalutabili.

Art. 8 – Cause di cessazione dell'adesione
1. L’adesione termina per i seguenti motivi:
a) per recesso volontario: ogni organizzazione associata può in qualsiasi momento, tramite il/la proprio/a rappresentante legale o tramite una persona nominata dal proprio consiglio, comunicare per iscritto il proprio recesso al
consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato; b) in caso di mancato pagamento della quota associativa, ove previsto, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’anno d’esercizio. Tale obbligo viene comunicato dal consiglio direttivo a tutte le organizzazioni associate entro un termine ragionevole per consentire loro di effettuare il pagamento. L'organizzazione associata che perde così la qualifica di membro può, in conformità agli articoli 6 e 7 del presente statuto, presentare una nuova domanda di adesione tramite il/la proprio/a rappresentante legale o tramite una persona nominata dal proprio consiglio direttivo.
2. Un'organizzazione associata può tuttavia essere esclusa dalla Federazione per i seguenti motivi:
a) per comportamenti lesivi nei confronti della Federazione; b) per ripetuta violazione degli obblighi derivanti dallo statuto, dal regolamento interno o dalle delibere degli organi della Federazione; c) per aver arrecato rilevanti danni materiali o morali a carico della Federazione.
3. L’esclusione pronunciata dal consiglio direttivo deve essere motivata e comunicata per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. L'organizzazione associata esclusa può entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione ricorrere contro la relativa delibera all'assemblea dei Delegati. Il ricorso deve essere presentato al consiglio direttivo tramite lettera raccomandata o in qualsiasi altra forma che ne attesti la ricezione. La successiva assemblea dei Delegati, debitamente convocata, decide in merito al ricorso pervenuto. Eventuali ricorsi devono essere trattati con precedenza agli altri argomenti dell'ordine del giorno. L'organizzazione associata ricorrrente ha in ogni caso diritto ad essere sentita durante l’assemblea. La qualità di mebro dell’organizzazione è considerata sospesa fino alla decisione dell'assemblea dei Delegati.
4. L’organizzazione associata che recede o viene esclusa non ha diritto al rimborso della quota associativa versata e non ha alcun diritto ai beni della Federazione.

Art. 9 – Volontari/e e attività di volontariato
1. I/le volontari/e sono persone fisiche che condividono gli obiettivi della Federazione e che per libera scelta svolgono la propria attività a titolo personale, di propria iniziativa e a titolo onorifico, senza alcun fine di lucro (anche indiretto), esclusivamente per fini di solidarietà. 2. La Federazione deve iscrivere in un apposito registro i/le volontari/e (soci/e e non soci/e delle organizzaazioni associate) che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 3. La Federazione deve inoltre stipulare un'assicurazione contro infortuni e malattia per i/le suoi/sue volontari/e, nonché un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi per i/le volontari/e. 4. In nessun caso può essere corrisposto un compenso per il lavoro volontario, nemmeno da parte di terzi. Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta; le spese devono essere dettagliatamenteo documentate. Le spese vengono rimborsate previa approvazione del consiglio direttivo ed entro i limiti da esso stabiliti.

Art. 10 – Collaboratori volontari/e e personale retribuito
1. Il lavoro di volontario è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, né con altri rapporti di lavoro in un qualsiasi modo retribuiti, con l'organizzazione di cui il/la volontario/a fa parte o nel cui ambito svolge il lavoro di volontario. 2. L'attività di volontariato nell'interesse generale nella Federazione è svolta prevalentemente da coloro che sono membri delle organizzazioni associate. 3. La Federazione può - in conformità alle vigenti disposizioni di legge - assumere personale o avvalersi della collaborazione di lavoratori/lavoratrici autonomi/e o di altri servizi, nella misura in cui ciò è necessario per un funzionante svolgimento delle sue attività istituzionali e/o per il miglioramento o la specializzazione dei sui servizi.

Art. 11 – Organi della Federazione
1. Gli organi della Federazione sono:
• l'assemblea dei Delegati; essa è composta da tutti i membri delle organizzazioni associate con diritto di voto e dai membri del Comitato direttivo;
• il consiglio direttivo;
• il/la presidente;
• il/la vicepresidente;
• il/la revisore/a dei conti;
• il collegio arbitrale;
• l'organo di controllo nominato al verificarsi delle circostanze previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
• il revisore legale dei conti nominato nei casi previsti dall'art. 31 del codice del Terzo Settore.
2. I membri degli organi della Federazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, che soddisfano le condizioni previste dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, non possono ricevere alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e documentate.
3. Non possono essere imposte condizioni o limitazioni alcune all'elezione degli organi della Federazione. L'elezione si svolge nel rispetto del principio del più libero e completo esercizio di voto attivo e passivo possibile.

Art. 12 – L'assemblea dei Delegati: composizione, modalità di convocazione e svolgimento
1. L'Assemblea dei Delegati è composta dai/lle rappresentanti legali delle organizzazioni associate o da un’altra persona incaricata dal consiglio direttivo dell'organizzazione associata interessata, nonché da tutti i/le delegati/e delle organizzazioni enti del Terzo Settore associate e dal consiglio direttivo della Federazione. Ogni associazione del Terzo Settore nomina i/le propri/e delegati/e in modo indipendente. In base al numero dei propri membri, ha diritto a
• 1 (uno/a) delegato/a se conta fino a 100 (cento) membri;
• 2 (due) delegati/e se conta tra 101 (centouno) e 300 (trecento) membri;
• 3 (tre) delegati/e come numero massimo, se conta più di 300 (trecento) membri.
Nel caso di organizzazioni associate enti del Terzo Settore, i/le loro rappresentanti legali o la persona nominata dal rispettivo consiglio direttivo e ogni delegato hanno ciascuno un diritto di voto.
Nel caso di organizzazioni associate non appartenenti al Terzo Settore, hanno diritto di voto solo i/le loro rappresentanti legali o la persona nominata dal rispettivo consiglio direttivo.
2. L'assemblea dei Delegati è l'organo supremo della Federazione ed è composta da tutti/e gli/le aventi diritto di voto delle organizzazioni associate che hanno regolarmente versato l'eventuale quota annuale e dal consiglio direttivo della Federazione. L'assemblea dei Delegati è ordinaria o straordinaria. Ogni delegato/a può partecipare all'assemblea personalmente o farsi rappresentare da un altro membro della stessa organizzazione tramite apposita delega. La delega deve essere rilasciata per iscritto e firmata, e deve contenere il nome del/la delegato/a rappresentato/a e della persona delegata. È consentita una sola delega per ogni avente diritto di voto.
3. L'assemblea dei Delegati è convocata dal/la presidente della Federazione almeno una volta all'anno in base a una corrispondente delibera del consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio annuale. L’assemblea può essere altresì convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dagli/lle aventi diritto di voto; b) su richiesta motivata indirizzata al consiglio direttivo e sostenuta da almeno 1/5 (un quinto) delle organizzazioni associate.
4. L'assemblea è convocata per iscritto con lettera o e-mail o con altri mezzi tecnologici di informazioni almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
5. L'assemblea dei Delegati è presieduta dal/la presidente della Federazione o, in sua assenza, dal/la vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi/e, da un'altra persona nominata a tale scopo dall'assemblea dei Delegati. L'assemblea dei Delegati elegge un/a segretario/a e due scrutatori/scrutatrici.
6. Le discussioni e le delibere prese dall'assemblea dei Delegati sono riassunte in un verbale e firmate dal/la presidente e dal/la segretario/a, appositamente nominato/a. Il verbale viene inserito nel libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea dei Delegati conservato presso la sede della Federazione.
7. Per giustificati motivi l'assemblea dei Delegati può essere tenuta in videoconferenza, a condizione che i/le partecipanti possano essere identificati/e.

Art. 13 – Assemblea ordinaria dei Delegati: poteri e quorum
1. L'assemblea ordinaria dei Delegati ha le seguenti competenze:
a) l’elezione e la revoca degli organi; l’elezione e la revoca del/la presidente; b) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo predisposti dal consiglio direttivo; l'approvazione dell’operato del consiglio direttivo e dei/lle revisori/e dei conti; c) l'approvazione del programma annuale; d) determinazione dei limiti di spesa per il consiglio direttivo, per il/la presidente e per l’ufficio; e) conferimento di onorificenze e assegnazione di premiazioni per merito di tutela della natura; f) deliberazione sui ricorsi contro la non ammissione e/o l'esclusione di organizzazioni associate; g) tutte le questioni sottoposte all'assemblea dei Delegati per la delibera dall'ordine del giorno come proposte dal consiglio o dai/lle revisori/e dei conti o su richiesta scritta di un/a avente diritto di voto almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’assemblea. Possono essere deliberate proposte ad hoc solo se tutti gli/le aventi diritto di voto presenti sono d'accordo; h) la determinazione del numero dei membri del consiglio direttivo; i) l'elezione e la revoca dei revisori dei conti e dell’organo di controllo quando si verificano le circostanze previste dall'art. 30 del codice del Terzo Settore; j) l'elezione e la revoca dei revisori ufficiali dei conti quando si verificano le soglie previste dall'art. 31 del codice del Terzo Settore; k) l'approvazione di un eventuale regolamento interno relativo allo Statuto e di altre norme di gestione della Federazione elaborate dal consiglio direttivo; l) l'adozione di delibere sulla responsabilità del consiglio direttivo, come previsto dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e la delibera circa l’azione di responsabilità nei confronti di tali soggetti.
2. L'assemblea ordinaria dei Delegati è valida in prima convocazione se è presente la metà degli/lle aventi diritto di voto più 1 (uno/a). In seconda convocazione, l'assemblea è valida indipendentemente dal numero degli/lle aventi diritto di voto presenti. 3. Le delibere dell'assemblea ordinaria dei Delegati sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza degli/lle aventi diritto di voto presenti.

Art. 14 – Assemblea straordinaria dei Delegati: competenze e quorum
1. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
a) decidere sulle proposte di modifica dello Statuto; b) decidere sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione o scissione della Federazione.
2. Per le modifiche dello Statuto l'assemblea straordinaria dei Delegati costituisce il quorum in prima convocazione alla presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli/lle aventi diritto di voto. Essa delibera con l’approvazione della maggioranza degli/lle aventi diritto di voto presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei Delegati costituisce il quorum alla presenza di almeno la metà dei/lle votanti più 1 (uno/a). Essa delibera con l'approvazione della maggioranza degli/lle aventi diritto di voto presenti.
3. Lo scioglimento della Federazione e la cessione dei beni sono validamente deliberati dall'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con l’approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli/lle aventi diritto di voto presenti. Tale quorum si applica anche alla trasformazione, fusione o scissione della Federazione.

Art. 15 – L'assemblea dei Delegati: disposizioni sulle votazioni
1. I/le rappresentanti legali o la persona delegata dal rispettivo consiglio direttivo delle organizzazioni associate nonché i/le delegati/e degli enti associati del Terzo Settore hanno diritto ad un voto ciascuno.
2. Le votazioni si svolgono generalmente in forma aperta. La votazione a scrutinio segreto deve essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli/lle aventi diritto di voto. Le votazioni per le nomine alle cariche della Federazione e le votazioni riguardanti le persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 16 – Il consiglio direttivo: composizione e durata della carica
1. Il/la presidente, il/la vicepresidente e i membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea dei Delegati tra i membri effettivi e gli organi delle organizzazioni associate, a condizione che le persone candidate all'elezione non siano né presidenti né segretari di partiti politici. L'elezione del/la presidente avviene in un unico scrutinio. L'elezione del/la vicepresidente viene effettuata in un secondo scrutinio. I membri aggiuntivi del consiglio sono eletti al terzo scrutinio. Sono considerati eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Ogni persona avente diritto di voto può esprimere tanti voti preferenziali quanti sono i seggi da assegnare.
2. Il numero dei membri del consiglio direttivo, compreso il/la presidente, può variare da 3 (tre) a 11 (undici), a seconda di quanto stabilito dall'assemblea dei Delegati al momento della nomina e nelle successive elezioni.
3. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il/la presidente convoca l'assemblea dei Delegati per l'elezione del nuovo consiglio.

Art. 17 – Il consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzioni e di voto
1. Il consiglio direttivo è convocato dal/la presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio stesso.
2. La riunione è convocata mediante avviso scritto o via e-mail, che deve pervenire ai membri del consiglio direttivo almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da discutere.
3. Qualora alla riunione del consiglio direttivo partecipano tutti i membri, la riunione è valida anche se non è stato dato avviso formale o non è stato rispettato il termine di preavviso.
4. Il consiglio direttivo può tenere la riunione anche in videoconferenza, secondo le stesse modalità previste per l'assemblea dei Delegati.
5. Il consiglio direttivo è presieduto dal/la presidente o, in sua assenza, dal/la vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi/e, da un altro membro del consiglio presente e a tal fine designato.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Non sono consentite deleghe.
7. Le votazioni si svolgono in forma aperta, ad eccezione di quelle riguardanti singole persone. In questi casi è previsto il voto a scrutinio segreto. 8. Il verbale della riunione del Comitato è redatto separatamente e firmato dal/la presidente e dal/la segretario/a appositamente nominato/a. Il verbale viene inserito nel libro dei verbali delle riunioni e delle delibere del consiglio direttivo conservato presso la sede della Federazione.

Art. 18 – Poteri del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione. In dettaglio ha i seguenti compiti:
a) redazione del bilancio finanziario annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Delegati; b) redazione di un eventuale programma annuale e pluriennale delle attività da svolgere, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Delegati; c) deliberare in merito alle domande di adesione alla Federazione e all'esclusione delle organizzazioni associate; d) redigere un eventuale regolamento interno e altre norme di funzionamento della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Delegati; e) decidere in merito alla quota associativa annuale delle organizzazioni associate
e al suo ammontare; f) deliberare in merito alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati; g) deliberare in merito agli eventuali rapporti di lavoro con personale dipendente e alla collaborazione con consulenti esterni e fornitori di servizi; h) confermare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal/la presidente; i) tenere i libri contabili della Federazione; j) deliberare sull'eventuale svolgimento di ulteriori attività e dimostrare che si tratta di attività accessorie di natura secondaria e strumentale rispetto alle attività svolte dalla Federazione nell'interesse generale; k) autorizzare tutti i provvedimenti e le misure necessarie per l'attuazione degli scopi e delle attività della Federazione nonchè per la gestione e il corretto funzionamento della Federazione.
2. Il consiglio direttivo può conferire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti giuridici o di attività giuridica in nome e per conto della Federazione.
3. Il/la segretario/a è generalmente responsabile della tenuta dei libri contabili della Federazione.

Art. 19 – Motivi di cessazione della carica dal consiglio direttivo e sostituzione
1. Il mandato di membro del consiglio direttivo cessa per i seguenti motivi:
a) dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al Comitato; b) destituzione da parte dell'assemblea ordinaria dei Delegati.
2. In caso di cessazione della carica di uno o più membri del consiglio direttivo per uno o più dei suddetti motivi, il consiglio direttivo organizza la sostituzione basandosi sull’elenco dei successori redatto in occasione dell'ultima elezione del consiglio. I membri subentranti rimangono in carica con diritto di voto fino alla prima assemblea ordinaria dei Delegati, che dovrà deliberare sulla conferma o meno. In caso di conferma, essi restano in carica fino alla fine del mandato in corso. Qualora il membro del consiglio direttivo subentrante non venga confermato e l’elenco dei successori è esaurito, o se non vi sono successivi eletti, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione, che deve essere confermata dalla prima assemblea ordinaria dei Delegati. Fino a tale momento i membri del consiglio direttivo cooptati alle riunioni del consiglio non hanno diritto di voto. In caso di mancata conferma da parte dell'assemblea dei Delegati, si procede a nuove elezioni. I membri del consiglio direttivo così subentrati rimangono in carica fino alla fine del corrente mandato del consiglio direttivo.
3. Qualora cessa la carica della maggioranza dei membri del consiglio direttivo, termina il mandato dell'intero consiglio. Il/la presidente o il membro del consiglio direttivo più anziano in carica entro trenta (30) giorni convoca l’assemblea ordinaria dei Delegati per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi membri del consiglio direttivo, i membri uscenti restano in carica per la gestione ordinaria.

Art. 20 – Il/la presidente: competenze e durata dell'incarico 
1. Il/la presidente è il la rappresente legale della Federazione e la rappresenta nei confronti di terzi e in giudizio.
2. Il/la presidente è eletto/a direttamente dall'assemblea dei Delegati tra i membri delle organizzazioni associate.
3. Il/la presidente resta in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto/a. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Comitato convoca l'assemblea dei Delegati per l'elezione del/la nuovo/a presidente.
4. Il/la presidente ha la responsabilità generale della gestione e del buon andamento della Federazione e ha in particolare i seguenti compiti:
• firma gli atti e i documenti che vincolano la Federazione sia verso i soci che verso terzi;
• provvede affinchè le decisioni dell'assemblea dei Delegati e del consiglio direttivo siano attuate;
• qualora necessario, autorizza provvedimenti urgenti e li sottopone al consiglio direttivo per la conferma entro 15 (quindici) giorni;
• convoca e presiede l'assemblea dei Delegati e il consiglio direttivo;
• è autorizzato/a a incaricare avvocati per la difesa e la rappresentanza legale della Federazione e a conferire procure a terzi.
5. In caso di assenza o di impedimento, il/la presidente è sostituito dal/la vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del/la sostituto/a il consiglio direttivo assegna espressamente questo compito ad un altro membro del consiglio.

Art. 21 – Cause di cessazione della presidenza e sostituzione del/la presidente
1. La carica di presidente cessa per i seguenti motivi:
a) recesso, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo; b) destituzione da parte dell'Assemblea ordinaria dei Delegati.
2. Qualora la carica di presidenza cessa per uno dei motivi di cui al comma 1, il/la vicepresidente o, in alternativa, il membro del consiglio direttivo con maggiore anzianità di servizio deve convocare un’assemblea ordinaria dei Delegati per l'elezione di un/a nuovo/a presidente entro 30 (trenta) giorni dalla conferma formale della cessazione dell’incarico.

Art. 22 – I/le revisori/e dei conti
1. Il collegio dei/lle revisori/e dei conti è composto da 2 (due) membri effettivi e un membro supplente, che sono eletti dall'assemblea dei Delegati per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. Sono responsabili del controllo e della revisione del bilancio e della gestione. Le delibere e i controlli sono registrati in un apposito verbale, che viene firmato da loro stessi. Possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con funzioni consultive.

Art. 23 – Direzione
1. Il consiglio direttivo nomina un direttore/direttrice a tempo pieno per la gestione dell'attività. Il/la direttore/direttrice conduce l'ufficio e supporta il/la presidente nella sua attività. L’attività gestoria è svolta in accordo con il/la presidente e il consiglio direttivo. Il/la direttore/direttrice partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con funzioni consultive.

Art. 24 – Libri e registri della Federazione
1. La Federazione è tenuta a tenere i seguenti libri: - libro delle/dei soci; - libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea dei Delegati; - libro dei verbali delle riunioni e delle delibere del consiglio direttivo. 2. La Federazione deve tenere un registro dei collaboratori volontari.

Art. 25 – Destinazione del patrimonio della Federazione e utilità pubblica
1. Il patrimonio della Federazione è destinato all'esercizio delle attività statutarie ed esclusivamente alla realizzazione dei suoi scopi di utilità civile, di solidarietà e di beneficienza.
2. È vietata la distribuzione - anche indiretta - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve di qualsiasi natura ai/alle fondatori/fondatrici, alle organizzazioni associate, ai/alle dipendenti e ai/alle collaboratori/collaboratrici, ai membri del consiglio direttivo e ai membri di altri organi della Federazione, anche in caso di recesso.

Articolo 26 – Risorse finanziarie
1. La Federazione percepisce i fondi per l'organizzazione della Federazione e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
• quote associative;
• contributi pubblici, contributi di privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• proventi da attività;
• raccolta di fondi;
• rimborsi in base ad accordi;
• proventi derivanti dalle attività svolte nell'interesse generale e da altre attività di cui all'art. 6 del codice del Terzo Settore;
• ogni altra entrata autorizzata dal codice del Terzo Settore e da altre disposizioni in materia.
2. Il patrimonio della Federazione è costituito da risorse monetarie e da beni mobili e immobili acquisiti con i fondi della Federazione.
3. Per l’attività svolta nell'interesse generale la Federazione può essere remunerata esclusivamente per i costi effettivamente sostenuti, purché tale attività non sia svolta a titolo di attività accessoria agli scopi della Federazione nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27 – Esercizio finanziario e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio finanziario il consiglio direttivo deve redigere il bilancio annuale, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei Delegati. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, e comunque in tempo utile per garantire che il bilancio sia approvato entro il 30 giugno.
3. Il bilancio annuale deve essere depositato presso la sede della Federazione durante 8 (otto) giorni antecedenti l'Aassemblea dei Delegati convocata per la sua approvazione. Su richiesta scritta, ogni persona avente diritto di voto può prendere visione del relativo documento.

Art. 28 – Collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea dei Delegati tra i membri delle singole organizzazioni associate per un periodo di 3 (tre) anni e rieleggibili. Essi eleggono tra di loro il/la presidente.
2. Il collegio arbitrale è competente per tutte le controversie sorte tra le organizzazioni associate e la Federazione o i suoi organi, nonché per l'interpretazione dello Statuto, del regolamento interno e dei regolamenti.
3. Il collegio arbitrale prende le proprie decisioni in modo informale. Decide entro 30 (trenta) giorni. Le sue decisioni sono vincolanti.

Art. 29 – Scioglimento della Federazione e trasferimento del patrimonio 
1. Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria dei Delegati sia in prima che in seconda convocazione, con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli/lle aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina uno/a o più liquidatori/liquidatrici e decide l’impiego del patrimonio residuo, che deve essere destinato ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del codice del Terzo Settore e salvo diversa disposizione di legge. Qualora l'Assemblea dei Delegati non designi tali soggetti, il patrimonio sarà trasferito alla “Fondazione Italia Sociale”, come previsto dall'art. 9 del codice del Terzo Settore.

Art. 30 – Rinvii normativi
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il codice del Terzo Settore e le relative norme di attuazione e, in quanto compatibili, il Codice Civile e le relative norme di attuazione.
La versione dello statuto della Federazione in lingua tedesca è il documento ufficialmente approvato, e vale in caso di difficoltà interpretative.

Art. 31 – Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione secondo le disposizioni stautarie vigenti e dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione della Federazione nell’apposita sezione del Registro.

Art. 32 – Disposizione transitoria
1. L'assemblea dei Delegati conferisce al consiglio direttivo l’incarico di apportare allo statuto della Federazione tutte le modifiche necessarie per adeguarlo ai requisiti e alle disposizioni di legge.

F.to DISSINGER Klaus
F.to Notaio Federica Isotti L.S.